Prevenzione della corruzione

 

Riferimenti normativi: art. 10, comma 8, lettera a), d.lgs. 33/2013 – Responsabile della prevenzione della corruzione

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Riferimenti normativi: art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013 – Responsabile per la trasparenza

1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché’ segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 8, d.lgs. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

8. L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 14, d.lgs. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 3, d.lgs. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

Riferimenti normativi: art. 18, comma 5, d.lgs. 39/2013 – Sanzioni

5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 51, d.lgs. 190/2012 – Tutela segnalazioni illeciti

L’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una specifica forma di tutela a beneficio del pubblico dipendente che riferisce di condotte illecite – delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche situazioni di malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fine privato delle funzioni pubbliche – delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per analogia, la medesima forma di tutela è estesa anche ai consulenti e ai collaboratori dell’Ente.

I dipendenti e i consulenti/collaboratori possono effettuare una segnalazione selezionando, rispettivamente, i pulsanti “Nuova segnalazione dipendente” e “Nuova segnalazione consulente/collaboratore” e compilando il campo “Contenuto della segnalazione”. Mediante il pulsante “Controlla stato segnalazione”è, invece, possibile verificare lo stato di avanzamento della segnalazione inoltrata.

L’invio di una segnalazione dà avvio a un procedimento istruttorio curato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e gestito nel rispetto del principio di riservatezza dei dati identificativi del segnalante e, in generale, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il nuovo sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite  offre maggiori garanzie di protezione dell’identità del segnalante grazie alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, all’adozione di codici sostitutivi dei predetti dati identificativi, alla conduzione della fase istruttoria in modalità anonima e alla successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario (ad esempio, in caso di procedimento disciplinare a carico del segnalato, qualora la rivelazione dell’identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato).

Per contro, il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

Ad oggi non sono presenti regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

Ad oggi non sono stati adottati provvedimenti

Atti di accertamento delle violazioni

Ad oggi non sono state riscontrate violazioni

Tutela segnalazioni illeciti
Segnalazioni di illecito – WHISTLEBLOWING

Coloro che segnalano situazioni di illecito debbono godere di apposite tutele, anche al fine di non scoraggiare comportamenti tesi a far emergere fenomeni devianti dalla condotta normativamente prescritta: la disciplina normativa di riferimento è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

Con l’obiettivo di dare seguito a quanto previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, concernente “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’ercizio della pesca – Valle d’Aosta – ha adottatato la seguente piattaforma per segnalare condotte illecite :

– INFORMATIVA PRIVACY – (Documento aggiornato il 11 gennaio 2023) – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

– MODELLO DI PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – Documento aggiornato il 29 settembre 2023

→ WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONI ILLECITI – CLICCA QUI

(Aggiornato il 20/10/2025)